Il nuovo Dpcm firmato da Mario Draghi disciplina anche le modalità dei futuri concorsi, quello ordinario incluso. Riportiamo l’articolo 24 del Dpcm, quindi analizziamo le misure.
Art. 24
(Procedure concorsuali)
1. È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile. Sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnicoscientifico. Resta ferma in ogni caso l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.
Quindi, sì teorico ai concorsi, quello ordinario incluso, purché il numero dei candidati non sia superiore alle 30 unità per ogni sessione o sede di prova e purché la correzione avvenga telematicamente.
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Preoccupa, tuttavia, la parte finale del testo pubblicato, cioè l’osservanza della direttiva del Ministro per la Pubblica istruzione datata 25 febbraio, citiamola e analizziamola.
Direttiva n.1 del 2020 – Emergenza epidemiologica COVID-2019
Per quanto riguarda le procedure concorsuali con data già nota, nessuna rilevante problematica. Maggiori le preoccupazioni per i concorsi con data ancora ignota, come quello ordinario. Leggiamo la parte interessata della normativa.
7. Procedure concorsuali
Nello svolgimento delle procedure concorsuali le amministrazioni adottano le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati, garantendo comunque la necessaria distanza di sicurezza, durante la fase dell’accesso e dell’uscita dalla sede, dell’identificazione e dello svolgimento delle prove. Le amministrazioni che hanno in corso di svolgimento procedure concorsuali rispetto alle quali non sia già stato reso noto il calendario delle prove concorsuali, preselettive e scritte, in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio, valutano l’eventuale necessità di riprogrammare le date di svolgimento delle prove di concorso, in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria e tenuto conto della provenienza territoriale e del numero massimo dei candidati attesi.
Abbiamo evidenziato in grassetto le misure che potrebbero concernere i concorsi ordinari. In collaborazione con le Asl locali, si valuta la necessità di riprogrammare le date di svolgimento in base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, tenendo anche conto della provenienza territoriale dei candidati.
Emerge chiaramente come il numero abnorme di partecipanti, 430mila circa solamente per il concorso ordinario per la scuola secondaria, combinato con la variegata provenienza geografica dei candidati e con il netto aggravamento della situazione epidemiologica, non faccia trapelare nulla di buono rispetto a un iter immediato. Così, è probabile che, almeno fino al mese di aprile, non si terrà alcuna prova preselettiva. Per quanto concerne i mesi successivi, sarà da valutare scrupolosamente la situazione epidemiologica, prima di avviare la procedura delle preselettive.