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Home»Attualità»Scuole superiori: presenza almeno al 60% dal 26 aprile
Attualità

Scuole superiori: presenza almeno al 60% dal 26 aprile

RedazioneBy Redazione20 Aprile 2021Nessun commento3 Minuti di lettura
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Novità dalla bozza del “decreto covid”. Spicca in particolare il rientro delle scuole superiori dal 26 aprile che non sarà più in ogni caso garantito al 100% degli studenti, ma, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 60 per cento e fino al 100 per cento della  popolazione studentesca. In zona rossa dovrà invece essere garantita la presenza almeno al 50% degli studenti. Le misure saranno in vigore fino al termine dell’anno scolastico.

Riportiamo l’articolo 3 del decreto (che, ricordiamo, è una bozza) e i primi commi.

  1. Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo  2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell’attività scolastica e didattica della scuola  dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2, almeno per il  50 per cento della popolazione studentesca. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono  essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento  e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria  necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus  SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di  adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio.
  2. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente  della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica  in presenza ad almeno il 50 per cento, e, fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 60 per cento e fino al 100 per cento della  popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni  scolastiche si avvale della didattica a distanza.
  3. Nella zona rossa, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva  inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto  previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del  Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento  telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

covid rientro scuola
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