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Home»Formazione»Specializzazione Sostegno estera, quando è valida in Italia. La nota del Ministero Università e ricerca
Formazione

Specializzazione Sostegno estera, quando è valida in Italia. La nota del Ministero Università e ricerca

RedazioneBy Redazione21 Luglio 2021Nessun commento3 Minuti di lettura
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Al Ministero dell’Università e Ricerca (MUR)  è stato richiesto un parere in merito ad un titolo di specializzazione conseguito a Cipro. Fornendo il proprio diniego in merito, il MUR ha anche ricordato quali siano i principi affinché la specializzazione sul sostegno conseguita all’estero sia valida anche nel nostro Paese, permettendo quindi l’inserimento nella prima fascia GPS.

Il MUR ritiene che il diploma di specializzazione al sostegno conseguito all’estero o altro titolo equivalente preso all’estero debba necessariamente consentire l’insegnamento del sostegno nel Paese ove è stato conseguito per consentire in Italia il correlato ingresso quale titolo spendibile nelle GPS.
Si evince come uno tra i seguenti due costituisca il requisito affinché un percorso estero di specializzazione sul sostegno sia riconosciuto nel nostro Paese:

  1. il percorso deve essere titolo abilitante nel Paese di conseguimento della specializzazione. Deve essere chiarito che i possessori di tale titolo di specializzazione possano insegnare sostegno nelle scuole e in quale grado delle medesime.
  2. il percorso deve essere titolo accademico di specializzazione post lauream, riconosciuto nello Stato di conseguimento. Deve inoltre essere chiarito che i possessori di tale titolo possano insegnare sostegno nelle scuole e in quale grado delle medesime.

In assenza dei requisiti sopra espressi, la specializzazione sul sostegno non potrà essere riconosciuta in Italia.
Così si esprime il MUR, rigettando l’inserimento in prima fascia di alcuni candidati che ne avevano fatto richiesta dopo aver conseguito un titolo di specializzazione a Cipro.

Vi è anche la necessità di aggiungere che il titolo su cui il MUR si è espresso evidenziava altre irregolarità.
Per i candidati che hanno fatto richiesta di inserimento in prima fascia sostegno in virtù di detto titolo, si esprime quindi così il MUR:

Da quanto fin qui evidenziato appare evidente che non solo la richiesta di “riconoscimento” avanzata non possa essere accolta, ma lo scrivente Ufficio ritiene che non siano comprovabili titoli di formazione superiore di alcun tipo e che ci si trovi di fronte ad un caso di circolazione di documenti di provenienza sconosciuta, in ordine ai quali risulta insussistente il necessario valore legale. Pertanto, le istanze (pervenute al Gabinetto del MI) sono improcedibili, assenti le condizioni minime, sia formali (firme qualificate assenti sui presunti titoli, copie conformi agli originali assenti) che sostanziali (assenza di Istituzione legittimata in Cipro ad erogare titoli ufficiali) per avviare e portare a conclusione il relativo procedimento.
Perciò, ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo istauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente Ufficio,si comunica che quest’ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l’assenza degli aspetti formali che caratterizzano l’atto estero, ne va dichiarata l’improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento.

DI SEGUITO IL TESTO DELLA NOTA, PUBBLICATO DA USR SICILIA: https://www.usr.sicilia.it/attachments/article/5428/AOODGSINFS.REGISTRO%20UFFICIALE.2021.0020446.pdf

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